Siccome però il loro numero in Sicilia era assai grande, giacchè facea montarsi a più di cento mila; ed era perciò a temersi da parte de’ medesimi qualche sollevazione; perciò l’avveduto ministro proibì loro sotto gravissime pene ogni, e qualunque uso di armi offensive (538).
Le istruzioni date a’ ministri dalla corte, e dal vicerè per prevenire ogni disordine [126] nell’espulsione degli Ebrei, furono puntualmente da loro eseguite. Si collocarono in primo luogo le armi reali sopra le porte di tutti i Ghetti, e ad ogni casa di ciascuno ebreo. Fu di poi fatto l’inventario di tutti i mobili di ogni famiglia. Gli argenti, gli ori, le gioje, i drappi, e tutto ciò, ch’era prezioso, furono pesati, o misurati, e depositati in potere de’ Cristiani benestanti, e ben visti al governo, e il restante delle mobilie di minor prezzo fu posto nelle casse, che ben chiuse, e suggellate restarono nelle mani de’ rispettivi padroni. Fu ordinato indi che niun Cristiano ardisse con frode, e con violenza di impossessarsi de’ beni degli Ebrei, e fu prescritto a’ notari, che nel termine di due giorni consegnassero al governo, o a’ ministri disegnati dal medesimo, le copie di tutti i contratti fatti dagli Ebrei: ed a’ creditori, che fra quindici giorni dovessero palesare con autentiche prove la nota de’ loro crediti. Inoltre fu comandato a coloro, i quali aveano da’ medesimi in pegno ori, argenti, gioje, o altro, che dovessero nello spazio di sei giorni rivelarlo, e a quelli, che tenessero in deposito mobili, o schiavi, che dovessero subito manifestarlo.
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