Consigliarono perciò i detti ministri, che dovesse S.E. obbligare i tre riferiti vescovi a rivocare lo editto, e a mandare al senato regio la lettera della congregazione della immunità ecclesiastica: prescrivendo loro un termine, scorso il quale, se non avessero ubbidito, furono di parere che si dovessero confiscare prima i beni temporali da loro posseduti, come si era sempre costumato di fare in simili casi dai serenissimi re di Sicilia, e se ostinati e caparbî ricusavano ancora di ubbidire, se ne dovesse scrivere a Madrid, per riceverne i reali oracoli. Si arrese al consiglio dei suoi ministri il marchese di Balbases, spedendo l’ordine ai tre vescovi di Catania, di Girgenti, e di Mazara, acciocchè ritirando lo editto, mandassero subito la consaputa lettera all’avvocato fiscale della camera; ma ciò non ostante non fu punto ubbidito (2051). Avrebbe potuto, e dovuto questo vicerè, inerendo al sentimento dei suoi, passare alle confiscazioni dei beni temporali; ma prima di fare questa risoluzione, volle aspettare le risposte del sovrano.
[472] Arrivarono intanto nel regno due brevi del pontefice Clemente XI dati in Roma ai 18 di luglio di questo anno 1712. L’uno dichiarava scomunicato il delegato del giudice della monarchia dimorante a Lipari una coi suoi uffiziali, per ciò che avea operato contro il vicario generale di quella chiesa, il quale dopo la partenza di Mr. Tedeschi avea messo in iscompiglio l’isola, sostenendo la consaputa lettera della congregazione della immunità ecclesiastica.
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