Si dà diritto a’ capitani dell’una, e dall’altra potenza di poter trafficare intorno ad ogni sorte di mercatanzie, trattene quelle, che sono vietate, cioè munizioni da guerra, ed armi, che non potranno estrarsi senza uno scambievole espresso consenso delle corti contrattanti. In sostanza si danno tutte le provvidenze necessarie, affinchè la stabilita pace, e il permesso commercio sieno costanti, fermi, e perpetui. Questo trattato fu subito comunicato dal principe Corsini al supremo magistrato del commercio, e da questo fu fatto stampare, e partecipare agl’inferiori magistrati a sè soggetti, ch’erano dispersi per le città del regno.
Erano già per giungere al suo termine i tre anni, che scorrere sogliono da un parlamento all’altro, e perciò il principe Corsini ebbe ordine di radunare i parlamentarî. Destinò egli per questa convocazione il giorno 2 del mese di ottobre, nel quale fattasene l’apertura, fu letta dal protonotaro la dimanda, che il vicerè facea, in lingua italiana (2362). Richiese egli oltre i donativi ordinarî un sussidio straordinario, ma non assegnò il vero motivo, per cui il re lo cercava (2363), e si contentò di dire, ch’era necessario al sovrano per mettere in un piede rispettabile le sue truppe, così di terra, che di mare, per rendere sicure da ogni insulto nemico le piazze de’ suoi stati, accrescendole di nuove fortificazioni, per farsi rispettare dalle potenze straniere, e per promuovere il commercio de’ suoi sudditi co’ regni di quei sovrani, co’ quali avea conchiusi de’ trattati.
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