Questo provvido governante incaricò la giunta dei presidenti, e consultore, affinchè esaminasse questo interessantissimo articolo. Questi ministri maturamente riflettendo sopra cotale affare furono di avviso, ch’era espediente di formarsi una prammatica, colla quale non solo si comandasse in questi simili casi l’apertura del cadavere della pregnante donna, ma si stabilisse ancora il modo, con cui la pubblica podestà dovesse fare eseguire questa provvidenza, ad oggetto di ovviare a qualunque disordine. Questa è la prammatica viceregia de’ 9 di agosto 1749, colla quale si prescrivono in nove distinti paragrafi i regolamenti, che debbono osservarsi, quando muore una donna incinta, o che si sospetta che fosse tale (2393). In questa occasione il vicerè, e il suo collaterale consiglio parlano degli aborti, e dello abuso di procurarli, e de’ mostri, o generazioni mostruose, e finalmente stabiliscono le pene contro i mariti, e i congionti delle donne, che fossero morte gravide, i quali si opponessero alla cesarea sezione (2394).
Un’altra utile provvidenza fu ottenuta da questo attento governante dalla corte di [579] Napoli. La prammatica catalana del re Alfonso, con cui era vietato di scomunicare i vassalli del re senza il previo consenso del medesimo, si era in un certo modo trascurata, e i vescovi, e il tribunale del s. uffizio si faceano lecito di adoprare questa censura ecclesiastica liberamente contro chiunque, senza curarsi di farne prima inteso il governo. Erasi inoltre accresciuto allo eccesso il numero de’ familiari della inquisizione, il che annientava la giurisdizione degli altri tribunali, non essendovi che pochi, i quali non godessero di quel foro.
| |
Napoli Alfonso
|