In questo secolo pare che alcune potenze di Europa abbiano pensato, che codeste adunanze non siano perniciose, come si è creduto, alla religione, e allo stato, e come tali le hanno tollerate. In Prussia, nella Inghilterra, in Francia vi si veggono delle loggie pubbliche permesse dal governo. Lo imperadore Giuseppe II le accordò nelle città principali dei suoi stati, ma vi appose tali condizioni, che tendevano alla loro distruzione; giacchè toglievano il rigoroso silenzio, che come nei famosi misteri eleusini di Atene, da liberi muratori esattamente si osservava, vietavano ogni occultazione, e prescrivevano che il governo restasse informato dei capi delle medesime, de’ luoghi delle loro adunanze, dei giorni, e delle ore, nelle quali si univano, dei nomi di tutti gl’individui, di coloro che se ne morivano, e di quelli, che nuovamente vi si aggregavano. Vietò ancora questo augusto che i membri di codeste congreghe si convocassero di notte, essendo cotali unioni sempre pregiudizievoli.
Il nostro vigilantissimo sovrano, intento sempre a seguire le vestigia dell’augusto suo padre, non ha intralasciato di rinnovare gli stessi ordini, giacchè non solamente l’anno 1775 ordinò la puntuale esecuzione dello editto di Carlo III dei 10 di luglio 1751, che fu presso di noi promulgato nel seguente agosto, ma con un altro dispaccio dell’anno 1789 del mese di novembre, comunicato da S.E. principe di Caramanico ai 16 di dicembre dello stesso anno alla gran corte [582] criminale, prescrisse, che fosse in vigore lo stesso divieto.
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