Le premure, ch’ei si dava per sollevare la città capitale di Palermo, non impedivano punto ch’egli invigilasse del pari al bene di tutto il regno, e risecasse gli abusi, ch’erano nocivi alla società. Fra questi era divenuto assai frequente quello de’ matrimonî clandestini, che spesso facea degradare lo splendore de’ natali, apportando de’ disturbi, e delle nimicizie fra le famiglie, ed era talvolta dannoso a coloro stessi, che li contraevano. Molte leggi si erano pubblicate per impedirli, ma sempre indarno. Perciò il marchese Fogliani incaricò la giunta de’ presidenti, e consultore collo intervento dello avvocato fiscale della gran corte, acciocchè trovassero i mezzi più efficaci per impedire questo disordine. A consulta di questi ministri promulgò indi a’ 3 di agosto una prammatica viceregia, per la quale stabilì 1° che di coloro, che avessero in avvenire contratti simili matrimoni, l’uomo, se era nobile, fosse rilegato in un castello, o in una isola, ad arbitrio di S.E., e de’ suoi successori, e se si trovasse ignobile, fosse condannato per cinque anni alla galea. La donna poi fosse confinata in un reclusorio, fuori della sua patria, se fosse di nobile schiatta, e se plebea, stesse nelle pubbliche carceri per altretanto tempo: 2° che coloro, che clandestinamente si maritassero, fossero esclusi da ogni legittima successione, e si riputassero come diseredati, ogni volta che così piacesse ai loro genitori: 3° che subbissero la stessa pena di cinque anni di galea tutti i testimonî volontarî, che facilitassero cotali matrimonî: 4° che nessuno magistrato, o tribunale potesse discostarsi dalla osservanza di questa legge, nè potesse moderarla, o interpetrarla altrimenti; e 5° che il fisco potesse principalmente, senza istanza di alcuno, agire da sè per la esecuzione delle dette pene, così contro i rei principali, che contro coloro, che avessero fatta testimonianza (2457).
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Palermo Fogliani
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