A vantaggio ancora de’ particolari fu accordato dal sovrano un generale indulto, che il principe di Santo Pietro fe promulgare a’ 7 del mese di giugno, ed affiggere stampato ne’ cantoni delle città, e delle terre del regno (2468).
Breve fu la presidenza di questo cavaliere; il vicerè marchese Fogliani si affrettò di ritornare, e appena compiuti i due mesi, cioè a’ 23 di giugno, comparve nel nostro Molo portato dalla nave reale S. Ferdinando. Il di lui arrivo, quanto più inaspettato, tanto più caro riuscì alla capitale, dove era generalmente amato. Furono fatte delle feste per il felice suo ritorno, e il capitano della città principe di Resuttano, in attestato di ossequio, gli tenne in casa sua una veglia a’ 25 dello stesso mese. Non molto sopravisse alla sua presidenza il principe di Santo Pietro. Non passato appena l’anno, essendo partito per recarsi alla corte di Napoli, alla distanza di dieci miglia dal nostro Molo, fu assalito da un’apoplessia, che gli recise immediatamente la vita. Fu perciò di mestieri di ricondurre il cadavere in città, dove a’ 5 di giugno nella chiesa di s. Oliva, de’ religiosi di s. Francesco di Paola, gli furono celebrati solenni funerali con tutti gli onori dovuti al medesimo dalle truppe, come comandante generale degli eserciti, e come colui, ch’era stato presidente, e capitano generale del regno di Sicilia.
Riprese le redini del governo, prima di ogni altra cosa si applicò il marchese Fogliani a promulgare il bando sottoscritto dal re a’ 4 di giugno contro le lettere in forma brevis emanate dalla corte romana per le controversie insorte fra essa, e il duca di Parma (2469), e contro la famosa bolla in coena [618] Domini, che promulgavasi nel giovedì santo in ogni anno in essa città di Roma, di cui abbiamo parlato nel libro antecedente (2470). Perciò a’ 4 del seguente luglio fe affigere non meno nella capitale, che per tutte le città, e terre del regno il regale editto, con cui ordinava, che chiunque tenesse presso di sè o le dette lettere in forma brevis contro la corte di Parma, o la bolla in coena Domini, dovesse fra il termine di quattro giorni consegnarle in Napoli al delegato della giurisdizione, e nelle provincie a’ governatori locali, i quali dovessero trasmetterle al detto delegato; e vietava a qualunque stampatore, o libraro di poterle imprimere, o tenerle presso di sè, o spacciarle sotto la pena di essere trattati, e gastigati come rei di stato.
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