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      Per essa rimettea in vigore il sovrano le antiche leggi del regno, per le quali era vietato a’ luoghi pii ecclesiastici di nuovamente acquistare, ed ordinava che tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita, o altri fatti a favor loro, così fra’ vivi, che per ultima volontà, de’ quali o non si fossero ancora verificate le condizioni, o che de’ beni venduti, o donati i suddetti luoghi non fossero ancora in possesso costante, e non contradetto, si dovessero avere per non fatti, dovendo i mentovati beni restare alla libera disposizione dell’ultimo possessore secolare, vietando in avvenire a’ medesimi luoghi (escluse le opere pie pubbliche, amministrate da’ laici) di fare acquisto alcuno di beni stabili. Volendo però la M.S., col rinnovare questa legge, togliere tutti gli abusi, che ne potessero nascere, dichiarò 1° che se qualunque lite intentata contro i luoghi pii fosse nata dopo il possesso, si dovesse prima aspettare la sentenza del giudice, il quale decidesse che il possesso fu vizioso, prima che si spogliassero de’ beni, de’ quali godevano: 2° che gli ecclesiastici non potessero essere molestati nel possesso di quei beni, che da lungo corso di anni avessero pacificamente, e senza contradizione goduti: 3° che non fossero con questa legge impedite le azioni di qualunque secolare per diritto, che credesse di avere contro i luoghi pii, indipendentemente da questa prammatica; e 4° finalmente che le doti delle monache potessero investirsi in censi bullali colla ipoteca ancora de’ beni stabili; ben inteso però, che quando arrivasse il caso, che il luogo pio dovesse aggiudicarsi il bene stabile, non potesse questo conservarlo, ma dovesse venderlo a’ laici giusta la costituzione dello augusto Federico, e non trovandosi compratori, dovesse il bene stabile amministrarsi a nome della gran corte, pagandosi solamente l’annuale profitto al luogo pio.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1481

   



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Federico