Pagina (1418/1481)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      La sostanza di questa prammatica è, che non potessero i giudici, durante la loro giudicatura, mantenere le clientele, o trattar le cause dei particolari; che non potessero giudicare nelle cause di coloro, de’ quali erano stati avvocati, quantunque non eletti a tutte le cause, ma ad una particolare soltanto, e sebbene non avessero mai comparso ne’ tribunali, e solo avessero assistito privatamente presso alcuno de’ giudici; che trattandosi nel loro tribunale di alcuna causa di un loro cliente, dovessero far sapere alle parti contrarie la loro sospicione, nè potessero intervenire alla lite, nè agli atti preparatorî, fino che la parte contraria fra quattro giorni non facesse supplica di non volerli per sospetti; che non dichiarandosi il giudice sospetto, se la parte lo volesse tale, dovesse produrre innanzi al tribunale de’ presidenti, e consultore le sue ragioni, che dovessero esaminarsi da’ medesimi palatinamente, considerando solamente la verità de’ fatti; che questa tale suspizione dovesse proporsi fra il termine di quaranta giorni senza potersi prolungare, e col previo deposito di once venti in potere del maestro notaro delle cause delegate, per applicarsi al fisco, se le ragioni addotte non fossero fatte buone; che la sospicione de’ giudici, che fossero stati avvocati, sossistesse, ancorchè apparisse atto di essere stati licenziati, prima di essere giudici, salvochè non costi, che da molto tempo prima erano stati levati dallo impiego di avvocati; che il giudice, cui fosse stata prorogata la giurisdizione, durante questa proroga non potesse riprendere l’antica clientela, o pigliarne una nuova di alcuno de’ litiganti, nè ricevere onorario da esso; e finalmente, che i parenti di primo, secondo, e terzo grado per consanguinità, e di primo, e secondo di affinità di alcuno de’ ministri, non potessero comparire, nè come avvocati, nè come procuratori appresso il medesimo, e che se la clientela fosse antica, prima che fosse eletto il ministro, restasse questo sospeso, nè potesse intervenire, o votare nelle cause, in cui fosse avvocato o procuratore alcun suo congionto, od affine.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1481

   



Appendice - Indici - Note