2. I mezzi aeronautici destinati a compiere missioni di guerra, per le quali né Esercito né Marina possono in alcun modo concorrere, fuori dal raggio d'azione dell'uno e dell'altra, debbono essere resi indipendenti dall'Esercito e dalla Marina, e costituire ciò che si potrebbe chiamare Armata Aerea, ente che deve essere adatto ad agire parallelamente e coordinatamente, ma non dipendentemente, dall'Esercito e dalla Marina;
3. L'aeronautica civile, come ogni altra attività nazionale, deve venire sorretta e favorita dallo Stato, indipendentemente da quanto riflette la Difesa nazionale, in tutte quelle sue manifestazioni che non interessano direttamente la Difesa nazionale. Dico direttamente, perché indirettamente qualunque attività nazionale interessa la Difesa nazionale;
4. L'aeronautica civile deve invece venire sorretta dagli organi della Difesa nazionale in tutte quelle sue attività che interessano direttamente la Difesa nazionale.
L'applicazione di questi quattro principi, di carattere assiomatico, può, come vedremo, dar luogo ad una logica e redditizia organizzazione.
CAP. XIX
AVIAZIONE AUSILIARIA
Con l'espressione Aviazione ausiliaria dell'Esercito e della Marina ho appunto chiamato quel complesso di mezzi aviatorii che sono utilizzati rispettivamente dall'Esercito e dalla Marina per agevolare od integrare le loro azioni, nel campo della zona di azione.
Se l'aviazione ausiliaria dell'Esercito e l'aviazione ausiliaria della Marina fanno parte integrante dell'Esercito e della Marina:
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Esercito Marina Esercito Marina Armata Aerea Esercito Marina Stato Difesa Difesa Difesa Difesa Difesa Aviazione Esercito Marina Esercito Marina Esercito Marina Esercito Marina
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