4. - Alleggerire gli organi aviatorii militari di tutte quelle funzioni che non presentano specifici caratteri militari, trasferendole ad organi aviatori civili.
L'adozione di questo punto non implica affatto una moltiplicazione, porta semplicemente gli organi nella loro sede naturale;
5. - Stabilire che i mezzi aerei destinati a costituire le Aviazioni ausiliarie dell'Esercito e della Marina e l'aviazione indipendente debbano essere definiti, in quantità e qualità, rispettivamente dagli enti preposti all'organizzazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione indipendente, e che ai medesimi enti siano pure devoluti l'organizzazione e l'impiego delle corrispondenti aviazioni.
L'adozione di questo punto risponde a quel criterio di differenziazione delle funzioni che è l'indice più caratteristico del progresso evolutivo. Basandosi su tali capisaldi, l'organizzazione centrale potrebbe concretarsi nel modo seguente:
1- Presso l'Esercito e la Marina, le rispettive Aviazioni ausiliarie dovrebbero venire organizzate nel modo che ritenessero più opportuno i corrispondenti Enti che sopraintendono all'organizzazione dell'Esercito e della Marina, tenendo presente:
a) che ad essi non spetterebbe nessuna funzione tecnica aviatoria rispetto al materiale, perché il materiale speciale d'aviazione verrebbe ad essi fornito, nella misura e della qualità richiesta, da un ente tecnico aviatorio di cui parlerò in seguito;
b) che ad essi non spetterebbe fornire al personale alcuna istruzione aviatoria, perché tale istruzione verrebbe fornita al personale dell'Aviazione ausiliaria dell'Esercito e della Marina, secondo richiesta, da un ente tecnico aviatorio di cui parlerò in seguito.
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