Sistema di sostitutivi penali, che si differenzia però, radicalmente, dalla solita prevenzione empirica di polizia, diretta e violenta, che non si studia di rintracciare e togliere od attenuare le cause remote di delinquenza, ma che si restringe alla facile illusione di poter sopprimere gli effetti quando ne permangono le cause e si riduce il più delle volte a sostituire la violazione di diritto, commessa dall'agente di polizia, alla violazione di diritto che stava per commettere il delinquente, quando essa, come sovente accade, non si aggiunga, inutile violenza, al delitto stesso che non riesce ad impedire, se pure non lo provoca.
Sistema di sostitutivi penali, che discende invece dalla determinazione delle cause criminogene, come la terapeutica discende spontanea dalla diagnosi clinica; ma sistema, che, come nella vita quotidiana alla difficoltà di una diagnosi precisa e razionale si sostituisce il facile empirismo dei rimedii da quarta pagina; così nella vita sociale rimane trascurato per cedere il posto od alla miope prevenzione od alla intempestiva repressione.
Così noi vediamo che ogniqualvolta si discute in Parlamento una legge, si guarda solamente allo scopo immediato e più appariscente, ch'essa si propone, senza prevedere la ripercussione, che può avere sull'attività criminosa.
E viceversa appena l'attenzione pubblica di volge, per insolita frequenza, a un dato ordine di fatti criminosi, tutta la sapienza del legislatore si limita a proporre una legge che li punisca o ad aggiungere un articolo al codice penale, senza pensare punto, e sul serio, ai mezzi indiretti che avrebbero potuto o potrebbero impedirli o diminuirli, assai meglio delle leggi repressive, che, dopo la scossa della loro prima apparizione, finiscono per lasciare il tempo, che hanno trovato; tanto, che quel disordine, non curato, si fa cronico e più non si osserva, solo perchè è già entrato nelle abituali previsioni della pubblica coscienza.
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