QVI. DE. L. MARTIO. M. PERPENNA. CENSORIBVS. REDE-
MERIT. EVM. SOCIVM. NE. ADMITTITO. NEVE. EI. PAR-
TEM. DATO. NEVE. EI. REDIMITO.
SI. QVID. OPERIS. CAVSA. RESCIDERIS. REFICITO.
QVI REDEMERIT. SATIS. DET. DAMNI. INFECTI. EI.
QVI. A. VETERE. REDEMTORE. ACCEPERIT.
PECVNIA. PRAESENS. SOLVATVR.
HOC. OPVS. BONO. SVO. QVOQVE. FACITO.
Nondimeno prima, ch'io termini il presente Capitolo, e questa prima Parte, fa di mestieri porre nell'altrui considerazione, e singolarmente di quelli, che comandano, e che reggono, e governano le Città, che sarebbe molto conveniente a qualunque Città bene ordinata l'avere alcuna Legge somigliante, spettante alle Fabbriche, secondo la quale si desse regola, e norma tale agli Architetti, ed ai loro ministri, che fosse cagione, che non si commettesse errore alcuno nelle fabbriche, e che i fabbricatori fossero obbligati a fare quanto comandasse la Legge, obbligando le loro facoltà, e gli eredi, o procacciandosi buone promesse, o mallevadori, ed errando, fossero tenuti a rifar la fabbrica a loro spese: e non potessero domandare il pagamento a lor piacere, ma la metà soltanto quando si fabbrica, e l'altra poi che il lavoro fosse finito e approvato; e così ciascuno sarebbe servito a dovere, e si toglierebbe ogni occasione di litigare. Nè ciò sarebbe irragionevole, avendo drittamente riguardo ad una specie di ben pubblico, e politico, e privato. E se si considera bene la detta Legge in quanto ha cura della forma della fabbrica, noi potremmo affermare, che ad essa si conforma l'istituzione, e l'uso delle fabbriche de' Religiosi Regolari, e Claustrali.
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