Questa legge crudele fu insensibilmente affievolita dall'umanità, e finalmente abolita da Giustiniano.
(514) Plinio, Paneg. c. 37.
(515) Ved. Einecio. Antiq. juris Rom. l. II.
(516) Orazio l. II Sat. V. Petronio c. 116. ec. Plinio l. II let. 20.
(517) Cicerone Filipp. II c. 16.
(518) Ved. le sue Lettere. Tutti questi testamenti gli davano occasione di mostrare il suo rispetto pei morti, e la sua giustizia pei vivi. E questo e quella egli conciliò insieme nella condotta ch'ei tenne con un figlio diseredato dalla madre (V. 1).
(519) Tacito Ann. XIII 50 Esprit des loix l. XII c. 19.
(520) Ved. Il Paneg. di Plinio; la Stor. Aug., e Burmanno De vectigalibus.
(521) I tributi, propriamente detti, non erano dati in appalto, giacchè i buoni Principi condonarono spesso molti milioni di rate decorse.
(522) La condizione dei nuovi cittadini viene esattissimamente descritta da Plinio (Panegir. c. 37 38 39.) Traiano pubblicò una legge molto a loro favorevole.
(523) Dione l. LXXVII p. 1295.
(524) Chi era tassato a dieci aurei, ordinario tributo, non pagò più che il terzo di un aureo; ed Alessandro fece in conseguenza battere nuove monete d'oro. Stor. Aug. p. 128 con i commentarj di Salmasio.
(525) Ved. la Stor. di Agricola, di Vespasiano, di Trajano, di Severo, de' suoi tre competitori, e generalmente di tutti gli uomini illustri dell'Impero.
(526) Non vi era ancora stato esempio di tre generazioni successive sul trono: si erano soltanto veduti tre figli governare l'Impero dopo la morte dei loro padri.
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