Sotto la gran protezione, che loro dava un debole Regno, si moltiplicarono fino all'incredibil numero di diecimila, sdegnavan le dolci, ancorchè frequenti ammonizioni delle leggi, ed esercitavano nel lucroso maneggio delle poste una rapace ed insolente oppressione. Questi delatori, che avevano una regolar corrispondenza colla Corte, venivano incoraggiati dal favore e dal premio a scuoprir diligentemente i progressi di qualunque ribelle disegno, dai deboli ed oscuri sintomi di mal contentezza fino agli effettivi apparecchi di un'aperta ribellione. La loro trascuratezza o reità nel violar la verità e la giustizia, era coperta dalla sacra maschera dello zelo; e potevan sicuramente diriger gli avvelenati lor dardi tanto contro gl'innocenti quanto contro i colpevoli, che provocato avessero il loro sdegno, o ricusato di comprar da loro il silenzio. Un suddito fedele della Siria, per esempio, o della Britannia, era esposto al pericolo o almeno al timore d'esser tratto in catene alla Corte di Milano, o di Costantinopoli per difender la vita ed i beni dalla maliziosa accusa di questi privilegiati informanti. Si regolava l'amministrazione ordinaria con que' metodi, che la sola estrema necessità può scusare; ed alle mancanze di prove diligentemente supplivasi coll'uso della tortura(361).
L'ingannevole e pericolosa prova, ch'enfaticamente si dice della questione criminale, fu ammessa piuttosto che approvata dalla giurisprudenza de' Romani. Essi applicavano questa sanguinaria maniera d'esame soltanto a' corpi de' servi, i patimenti de' quali rare volte da quei superbi Repubblicani si pesavano sulla bilancia della giustizia o dell'umanità, ma non avrebber consentito a violare la sacra persona d'un cittadino, finchè non avessero avuto la prova più chiara del suo delitto(362). Gli annali della tirannide, dal regno di Tiberio a quello di Domiziano, circostanziatamente riportano l'esecuzioni di molte vittime innocenti; ma finchè si tenne viva la più debole rimembranza della libertà e dell'onor nazionale, le ultime ore d'ogni Romano furon sicure dal pericolo dell'ignominiosa tortura(363). La condotta però de' Magistrati Provinciali non si regolava secondo la pratica della città, o le rigorose massime de' Giureconsulti.
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