Cod. Justin. l. I. Tom. XXXIX. leg. 2.
(307) Quidquid igitur intra urbem admittitur ad P. U. videtur pertinere, sed et si quid intra centesimum milliarium. Ulpian. in Pandect. l. I. Tit. XIII. n. 1. Egli prosegue ad enumerare i diversi uffizi del Prefetto, che nel Cod. di Giustiniano (lib. I. Tit. XXXIX. leg. 3) si dichiara dover precedere e comandare a tutte le magistrature civili sine injuria ne detrimento honoris alieni.
(308) Oltre le nostre solite guide, possiam osservare, che felice Contelorio fece un trattato a parte De Praefecto Urbis e che nel decimoquarto libro del Codice Teodosiano si trovano molte curiose particolaritā relativamente alla polizia di Roma e di Costantinopoli.
(309) Eunapio asserisce, che il Proconsole dell'Asia era indipendente dal Prefetto, lo che per altro si deve intendere con qualche limitazione: egli č fuor di dubbio che non riconosceva giurisdizione del Vice-Prefetto. Pancirolo, p. 161.
(310) Il Proconsole dell'Affrica aveva quattrocento apparatori; i quali tutti ricevevano stipendi o dal tesoro Imperiale o dalla Provincia. Vedi Pancirolo, p. 26 ed il Cod. Giustin. l. XII. Tit. LVI. LVII.
(311) Trovavasi parimente in Italia il Vicario di Roma: e si č molto disputato, se la sua giurisdizione si contenesse nelle cento miglia dalla cittā, o s'estendesse sopra le dieci Province meridionali dell'Italia.
(312) Fra le opere del celebre Ulpiano ve n'era una in dieci libri intorno all'uffizio del Proconsole, i doveri del quale, quanto alla sostanza, eran gli stessi che quelli d'un ordinario Governator di Provincia.
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