Il Ministero replica ancora e ottiene una nuova risposta: due voli di pernici in età matura e cosí via. Cosí mi pare questa questione del cumulo giuridico secondo il Codice Zanardelli. Come ripeto, io non sono un competente ma faccio osservare che nel Codice Zanardelli, a differenza del nuovo Codice, quando c'era concorso di pene nella stessa condanna (e non solo nella stessa condanna) «cumulo» indicava un modo di calcolo per cui la pena totale era sempre inferiore alla somma delle diverse pene (ciò s'intende dopo la omogeneizzazione delle pene stesse). Nel caso mio particolare le sei pene della condanna sommavano a 18 anni e 8 mesi di reclusione e 12 anni e 10 mesi di detenzione; ridotta la detenzione in reclusione (i 12 anni e 10 mesi diventano 4 anni, 3 mesi e 10 giorni) la somma sarebbe stata di 23 anni, 1 mese e 10 giorni, mentre invece, per il cumulo, fu di 20 anni, 4 mesi e 5 giorni. Come questo sia avvenuto, io non so, ma è avvenuto, ciò che mi fa credere che realmente esistesse una legge del cumulo; è possibile che nel caso specifico mio questa legge non fosse applicabile, non lo escludo, ma dalla tua lettera non appare. Come ti ho scritto altre volte, ho letto una declaratoria della Corte d'Appello di Firenze; si trattava di un detenuto che con sentenze diverse aveva avuto due condanne, una alla reclusione comune e una alla reclusione militare. Nella declaratoria la pena totale, dopo l'applicazione dell'indulto, era cosí calcolata: 1° riduzione della reclusione militare a reclusione comune, cioè diminuzione di un quinto della reclusione militare, 2° passaggio al cumulo per cui la reclusione militare ridotta di un quinto era ancora divisa per metà (per esempio 10 anni di reclusione comune e 5 anni di reclusione militare danno un cumulo di 12 anni). Questo esempio, tanto piú espressivo in quanto si tratta di due condanne diverse, mi fa credere che l'avv.
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