Piero non abbia approfondito sufficientemente il «mistero». Un altro punto che nella tua lettera mi
fa credere che io sono stato male inteso è questo: io ho parlato di credere che nel caso mio sia stata applicata la norma del nuovo Codice per il computo dell'indulto per le nozze del principe ereditario in quanto altrimenti la pena da scontare ancora sarebbe maggiore, poiché essendo in quel decreto d'indulto escluso l'articolo 252 dal beneficio, con l'applicazione delle norme del vecchio Codice avrei beneficiato solo di 4 mesi (1 anno di detenzione diviso 3) e non un anno, cioè invece di 12 anni e 4 mesi avrei ancora da scontare 13 anni e due mesi. - Ma vedo che la quistione si imbroglia sempre piú. Mi pare che, per avere una persuasione, sia necessario che io abbia dinanzi il testo degli articoli 68, 69 e 75 del Codice Zanardelli. Dopo aver letto questi articoli ed essermi persuaso che in questo terreno non ho da fare nessuna istanza di revisione dell'applicazione del decreto di amnistia, si potrà parlare di mettere in esecuzione la proposta che tu mi fai a nome dell'avvocato. In linea generale sono d'accordo e do la mia autorizzazione perché la pratica sia fatta. Mi pare anche che sia meglio che la pratica sia fatta direttamente dall'avvocato e non da me; tanto meglio se sarà possibile allegarvi un «parere per la verità» di un professore di diritto penale. Non so però cosa significhi «autorizzazione», cioè non so se sia necessaria un'autorizzazione legale ossia una procura.
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