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      Perciò ti avverto.
      È possibile che non sia concesso l'appello contro l'ordinanza del Tribunale Speciale; io stesso non ho mai detto che l'appello fosse possibile in modo sicuro. Se è possibile, si faccia: ecco tutto. Non ho nessuna intenzione di scrivere memorie in proposito, perché non ho nessuna preparazione giuridica. Giudico l'ordinanza da un punto di vista storico-giuridico (qualche nozione in proposito avevo dovuto apprendere per la mia cultura generale) non tecnico-giuridico. Cosí mi pare assurdo il fatto che nell'ordinanza si faccia osservare che l'art. 134 del Codice 1889 non fa riferimento all'art. 252: per il codice 1889 gli art. 134 e 252 si riferiscono a due ordini di fatti completamente diversi e senza legame tra loro. Il 134 a fatti strettamente politici, di ordine costituzionale; il 252 a fatti contro l'ordine pubblico nel senso strettamente poliziesco. La Commissione parlamentare che esaminò il Codice Zanardelli nelle sue discussioni e nella sua relazione pose bene in chiaro che l'art. 252 era rivolto a reprimere le sommosse localistiche, specialmente comuni nell'Italia Meridionale e che erano una continuazione attenuata del cosí detto brigantaggio che infierí nel Mezzogiorno tra il 1860 e il 1870; dopo il 70 continuarono gli assalti ai Municipi, le lotte armate tra Comune e Comune per diritti di pascolo ecc. Che si potesse mettere in rapporto il 134 col 252 era proprio ciò che i legislatori non volevano espressamente, cioè essi non volevano che le sommosse meridionali apparissero come un «fatto politico», ciò che allora avrebbe significato che continuavano a esistere fautori del Borbone e che l'unità territoriale dello Stato era ancora precaria.


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Lettere dal carcere
di Antonio Gramsci
pagine 803

   





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