Nella sua relazione al Re sul Codice vigente il ministro Rocco, pur non entrando in questi particolari storici, mette appunto in luce come presentemente le condizioni di fatto e di diritto siano mutate, come il Codice Zanardelli fosse diventato insufficiente ecc. e perciò l'elaborazione degli articoli 304 e 305 di cui solo il 304 ha riscontro nel 134 del vecchio Codice. Il 305 è nuovo di zecca, crea un nuovo stato di diritto ecc. e quindi nel mio caso il codice vigente è «legge piú favorevole» anche se ciò può sembrare paradossale. Nel caso di appello è la Relazione Rocco che mi pare debba essere posta a base del ricorso. Del resto il compilatore dell'ordinanza dimostra molta trascuratezza non in questo solo argomento. Anche il reato previsto dal 304 è punibile «in sé e per sé» (altrimenti perché e come sarebbe reato?) e non solo quello previsto dal 305; solo che si tratta di vedere se c'è «progressione di reato» nell'insieme delle imputazioni fattemi col vecchio Codice in base al Codice vigente, se cioè appunto, nel caso dato, il C. vig. è «legge piú favorevole». La trascuratezza anche formale risulta poi da ciò che nel riepilogo della mia attuale posizione giuridica è dimenticato l'anno di condono per le nozze del principe ereditario. L'appello potrà o non potrà farsi: nel caso che esso sia impossibile, io intendo fare un ricorso dirò cosí «amministrativo» al Capo del Governo per mettere in luce appunto questa trascuratezza che dovrebbe essere inconcepibile con l'ordine vigente.
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