A questo si aggiunge una consuetudine che ormai comincia a trovare larga applicazione: l'art. 154 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità di Stato stabilisce che in nessun caso si possa iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra la competenza degli esercizi anteriori; ma purtroppo la parola della legge non vieta che per lo stesso esercizio si cancelli la iscrizione di un capitolo per aumentarne un altro: cosí è, ad esempio, quando tra i residui passivi si trova iscritta una somma che presumibilmente non sarà spesa e che non traducendosi quindi in un pagamento sarebbe passata in economia, e viceversa si viene ad aumentare un altro capitolo di spesa, sempre dei residui, e, s'intende, dello stesso esercizio, spesa che sarà realmente effettuata e si tradurrà in un pagamento. Cosí la contabilità è salva, l'ammontare di residui passivi non viene aumentato, ma le condizioni della cassa vengono peggiorate. La gestione dei residui, e in special modo il saldo dei residui, va tenuto in seria considerazione, tanto piú che esso è in continuo aumento, ed infatti la differenza passiva dei residui era al 30 giugno 1926 di 10.513 milioni contro 9.442 milioni al 30 giugno 1925.
Francia, Belgio, Italia. I tre paesi, dopo aver assicurato l'equilibrio del bilancio, dovettero fronteggiare una crisi di Tesoreria; il deficit, cioè, non era scomparso, ma passando dal bilancio alla tesoreria si era semplicemente spostato.
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