- Intanto fino d'ora, come istruzione fondamentale, si doveva annunziare che i Commissarii nella preliminare verificazione dei poteri si uniformassero alle condizioni del mandato della maggiorità.
Per questo modo il suffragio universale eleggeva i Commissarii con mandato generico; ma il Potere Esecutivo ne formulava le condizioni a norma del suo discernimento per darne conto a suo tempo alla Rappresentanza del Paese.
Questo non fu avvertito dall'Accusa, anzi dissimulato affatto: non importa; basta che bene lo avvertano coloro cui piace lo studio della verità.
Ora io sostengo, che questa facoltà posta in mano del Potere Esecutivo, oltre all'essere razionale per le ragioni discorse, riusciva favorevole alla sicurezza della Corona, e al conseguimento dei suoi giusti desiderii, più di qualunque mandato, comunque strettamente formulato.
Infatti, applicabile così a tutti i casi contingibili, avrebbe il Potere Esecutivo avvertito, che il mandato non riuscisse mai inane; - commesso al suo discreto giudizio, il Potere Esecutivo n'era assoluto moderatore ed arbitro, onde nè ai danni proprii nè agli altrui si traducesse(126).
Intanto, e giova ripeterlo, per le dichiarazioni esposte, il Potere Esecutivo doveva ordinare preliminarmente il mandato generico a questi tre fini: 1° Le trattative di ordinamento interno fino a guerra vinta si sospendano; 2° i Commissarii si occupino ad assicurare la Indipendenza italiana; 3° trascorso questo periodo, i Commissarii toscani per riordinare la Italia, aderiscano a trattare dentro i limiti prescritti dalla maggiorità dei mandati dei Commissarii italiani.
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