Però facendomi a ponderare sopra la Sentenza della Corte Speciale di Parma, e confrontandola alle proposizioni della Accusa toscana, meritano avvertimento grandissimo i fatti sopra i quali venne profferita. Maria Luisa, armata mano, era costretta colla fuga a salvarsi. Maria Luisa, come quella che reggeva assoluta quando rimase sola, o in compagnia di Ministri, in una parte qualunque dei suoi Stati, non può dirsi averne derelitto il Governo, e nondimeno la necessità del Governo Provvisorio fu ritenuta. La Duchessa cacciata con violenza alla fuga, non ebbe abilità di lasciare un Governo; tuttavolta la necessità del Governo Provvisorio non era contrastata. A Parma bastò per la elezione legale del Governo Provvisorio il solo consenso del Municipio. Atti si commisero contrarii veramente alla Duchessa, e secondanti la Rivoluzione in nome del Collegio del Governo Provvisorio; nonostante questo i Giudici parmensi si astennero dalla bestemmia ereticale d'immaginare un delitto continuo e complesso, che mette dentro una caldaja a bollire insieme Romani e Cartaginesi, Giudei e Sammaritani, Angioli e Demonii, e fatto un impasto infernale pretendere che uno debba rispondere delle azioni dell'altro. La pressura generale che nasce dal tempo e dalle tendenze degli uomini si apprezza, e si ritiene sufficiente così a muovere come a giustificare il contegno di uomini politici. Il timore probabile di danno futuro si dichiara motivo bastevole a costringere, e la preghiera degli onesti per assumere o durare nel maestrale.
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