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      Pareva che dopo il fuoco altre pene non ci avessero ad essere, ma non è coś. I possessori di libri proibiti dentro quindici giorni dalla notificazione del decreto o li portino al vicario del vescovo o glieli mandino col mezzo del suo confessore, ovvero gli abbrucino; se disobbediscono, confisca; e coś del pari il libraio che provvede di fuori libri siffatti; corrispondenza vietata con tutti gli eretici, massime coll'Ochino e col Martire; non si mandino loro danari, non si servano; lettere da essi mandate si portino dentro tre giorni all'Uffizio di Religione composto del gonfaloniere, dell'Uffizio della Onestà, e di tre cittadini eletti dal Consiglio maggiore; se no, confisca. L'accusatore rimane segreto e guadagna la terza parte delle multe e delle confische; il reo che accusa il complice va impunito. La terza legge venne promulgata il 24 settembre 1549; per lei fu modificata la provvisione del 1545; all'Uffizio si aggiunsero due altri consiglieri; si prescrive aduninsi una volta per settimana; chi manca paghi un fiorino di oro; considerato che le pene troppo gravi erano rimaste inani, di ora in poi i trasgressori paghino la prima volta 100 ducati di oro; se non pagano dentro dieci giorni, in carcere per sei mesi; la seconda volta si multino 500 scudi e privinsi in perpetuo degli uffici di onore e di utile del comune; se non pagano, oltre la privazione degli uffici, in prigione tre anni; la terza volta ne vadano la confisca e la vita. Le donne anch'esse sottoposte a queste pene; le loro doti confiscate, salvo lo usufrutto del marito innocente.


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Vita di Francesco Burlamacchi
di Francesco Domenico Guerrazzi
Casa Editrice Italiana Milano
1868 pagine 355

   





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