E in questa poca diligenza la Sentenza persiste con strana costanza. Fin qui le parole dell'illustre Avvocato Capretti costituivano l'elemento materiale della mia colpa: ora è la volta dell'elemento morale:
«È canone di diritto ed è jus receptum in giurisprudenza che quando le parole per il comune usus loquendi sieno, come nella specie, per se stesse diffamatorie ed ingiuriose, l'intenzione dolosa sia presunta, donde la necessità nell'imputato che se ne intenda scagionare di provare il contrario.... Ciò posto, quale prova di buona fede diedero gl'imputati? Sostennero in coro di non avere avuto l'intenzione di offendere il Vescovo, ma solo di aver voluto nel Vescovo combattere un principio».
Io non udii il coro cui accenna la Sentenza, a quel coro certo non mi unii.
Si rilegga il sonetto mio, non quello dell'illustre Avvocato Capretti e si vegga se le mie parole per il comune usus loquendi sieno per se stesse diffamatorie ed ingiuriose; si trovino le espressioni oltraggiose e le parole di disprezzo dirette al querelante, prima di affermare troppo frettolosamente che nella specie, per quel che mi riguarda, ci sono. Non ci sono affatto e me ne appello agli occhi delle Eccellenze della Corte. Quindi contro di me non praesumitur animus iniuriandi. Se le contumelie ci fossero, l'animo si presumerebbe e la prova del contrario dovrei farla io. Ma non ci sono, ma io nego l'animus iniuriandi, ma io respingo i comenti odiosi e tendenziosi ricamati sul mio testo per alterarne il vero significato.
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Brani di vita
di Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti)
Zanichelli Bologna 1908
pagine 487 |
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