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      Quindi non a me, ma ad altri spetta il provare l'animus che in me di diritto non può presumersi.... e questa prova è ancora da fare!
      Ma la Sentenza che sentiva pure, così per istinto, la debolezza di questi fondamenti, contro le sue stesse premesse del praesumitur, si accinge Lei a fare la prova dell'animus «in maniera che, si può dire, non ammette discussione». E per farlo, ripete l'argomentazione dell'Avv. Nasi, si serve anzi delle sue stesse citazioni, racimolate dal mio opuscolo. Un amico vi scrisse.... si faceva un numero a posta pel Giubileo di Monsignore, si voleva qualche verso adatto alla circostanza, non vedevate male che il Lamone prendesse un po' in giro Monsignore, raccoglieste informazioni, dite «non son di quelli che vibrano il colpo e nascondono la mano»; quali più chiare prove dell'animus injuriandi vorreste, quando voi stesso lo confessate?
      Io? Ma nemmen per idea! Ho già risposto a sazietà. Tutto questo prova che ho scritto ed ho scritto volontieri per quel numero dedicato a Monsignore, e non prova altro. Ma soggiunge la Sentenza:
      «Se dunque il Guerrini conosceva tutti gli addebiti che al Cantagalli si facevano (?) se dovette riscontrarli tanto gravi da indursi prima di invocare le Muse ad assumere informazioni, (al contrario e logicamente conobbi tutti gli addebiti dopo le informazioni e non prima!) se trovava giusto che il Lamone dovesse prendere in giro il Vescovo, se nel sonetto che scrisse, riassume tutte le imputazioni, tutte le offese che prima e dopo, a mezzo del Lamone contro il Cantagalli si slanciavano.


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Brani di vita
di Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti)
Zanichelli Bologna
1908 pagine 487

   





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