Tutti i fratelli prestavano giuramento di obliare gli antichi dissensi; e, senza imporsi reciprocamente di non litigare di nuovo, convenivano che nessuna lite doveva degenerare in vendetta o condurre ad un processo davanti ad altra corte fuori del tribunale degli stessi fratelli. Se uno era implicato in una contesa con uno straniero alla gilda, essa lo doveva sostenere, avesse egli ragione o torto; vale a dire che, sia che fosse ingiustamente accusato di aggressione, o che fosse stato realmente l'aggressore, essi dovevano sostenerlo e condurre le cose ad una conclusione pacifica. Eccetto che non si trattasse di aggressione segreta - nel qual caso sarebbe stato trattato come un proscritto.232 Se i parenti della persona lesa volevano vendicarsi dell'offesa con una nuova aggressione, la fratellanza procurava al fratello un cavallo per fuggire, od un battello, un paio di remi, un coltello ed un acciarino; se rimaneva nella cittą, dodici fratelli lo accompagnavano per proteggerlo; e nello stesso tempo si occupavano di condurre l'affare alla composizione. I fratelli andavano davanti alla corte di giustizia per sostenere con giuramento la veritą delle dichiarazioni del loro fratello, e se veniva riconosciuto colpevole, non lo abbandonavano a ruina completa, nč diventava schiavo; se egli non poteva pagare il compenso dovuto, essi lo pagavano, come facevano le gens nelle epoche precedenti. Ma quando uno aveva mancato alla sua fede verso i fratelli della gilda, o verso altri, era escluso dalla fratellanza «con fama di un uomo da nulla» (tha scal han maeles af brödrescap met nidings nafn).233
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