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      La società che lo ha prodotto lo riassorbirà: ossia, come la società, in quanto forma di produzione, eliminerà le antitesi di capitale e lavoro, così con la sparizione dei proletarii, e cessando le condizioni che rendono possibile il proletariato, sparirà ogni dipendenza dell'uomo dall'uomo, in qualunque forma di gerarchia.
      I termini entro i quali s'aggira la genesi e lo sviluppo dello stato, dal suo punto iniziale di apparizione entro una determinata comunità, in cui cominciò la differenziazione economica, fino a questo momento, in cui la sua sparizione principia a disegnarsi alla mente, ce lo rendono oramai comprensibile.
      E per tale comprensibilità, che lo riduce a necessario complemento di determinate forme economiche, la presunzione di considerarlo qual fattore autonomo della storia rimane eliminata per sempre.
     
      Torna oramai cosa relativamente facile il rendersi conto del come il diritto sia stato elevato a fattore decisivo della società, e quindi della storia, per diretto o per indiretto.
      Innanzi tutto è bene di ricordare per quali vie siasi formata quella concezione filosofica del diritto generalizzato, nella quale principalmente ha radice la considerazione della storia come dominata dal progresso legislativo per sé stante.
     
      Col precoce dissolversi della società feudale in alcuni punti dell'Italia centrale e settentrionale, e col sorgere dei comuni, che furono repubbliche di produttori corporativi, e di corporazioni di mercanti, tornò in onore il Diritto Romano. Questo rifiorì nelle Università; e come rinasceva in opposizione ai diritti barbarici e in buona parte in opposizione al Diritto Canonico, era evidentemente, in tale sua rifioritura, una forma del pensiero più rispondente ai bisogni della borghesia, che cominciava a svilupparsi.


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Del materialismo storico
Dilucidazione preliminare
di Antonio Labriola
pagine 163

   





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