Il ricco, che teneva le proprie donne in continua clausura per una gelosia veramente turca, era compatito se attentava alla onestà della figlia del popolo. Un uomo infine potea francare la coscienza di un falso, di un peculato, pagando alla chiesa 32 lire e 80 cent.
Pochi secoli sono i grandi vicari generali delle più cospicue città concedevano il permesso di commettere adulteri per un anno intero: in altre si potea aver licenza di fornicare impunemente per tutta la vita: pagando un quarto di vino all'officiale vescovile, che ne attingeva il diritto nelle decretali del papa: nel canone De Dilectissimis. Si ebbe l'audacia di presentare supplica a papa Sisto IV per ottener la permissione di commettere l'infame peccato nei mesi canicolari.
Nei nostri tempi, a Palermo - e propriamente fino all'anno 1868 - vigeva pubblicamente una bolla di composizione, annullata con decreto del Proc. del Re Tajani, 23 dic. 1368, con cui si era assoluti dalla restituzione di crediti di un male guadagno in qualsivoglia maniera con falso, o scritto, con corruzione di ufficio, pagando determinate somme alla Chiesa ecc.(153)
Dupin di St. André ripubblicò, nel 1879, Les Taxes de la pénitencerie apostolique (edizione già stampata, nel 1520 da Toussaint Denis e nel 1741 a Roma), in cui sono lo tariffe pei reati stabilite da papa Giovanni XII e Leone X. Così, per es., un laico che avesse ucciso un prete era assolto pagando 7 grossi, e 5 se avesse ucciso un altro laico.
Se un chierico fornicasse con monache nel monastero o fuori, quanto con nipoti, cugini o figliocci, non verrebbe assolto che mediante la pena di 67 lire, 11 soldi e 6 denari.
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