Secondo il codice penale olandese, sanzionato il 2 marzo 1881, art. 453: L'ubbriaco trovato sopra una strada pubblica è punito con la multa maggiore di 15 fiorini; se recidivo colla detenzione semplice non maggiore di tre giorni; ed in caso di una seconda recidiva entro un anno successivo alla prima condanna, può essere elevato a due settimane, e nelle successive può estendersi oltre al massimo di tre settimane e può inoltre, se è in grado di lavorare, essere condannato all'invio in un istituto pubblico di lavoro per un anno al più.
L'oste poi che somministri tali bevande ad un ragazzo minore di sedici anni, è punito con la detenzione non maggiore di tre settimane e con la multa non maggiore di 100 fiorini.
Recentemente dopo un voto popolare favorevole che ebbe luogo il 25 ottobre 1885 nella Svizzera, il Consiglio Federale nominò una commissione per elaborare la nuova legge organica contro l'alcoolismo, che proponeva:
1° che la fabbricazione dell'alcool, pure restando nel dominio dell'industria privata, sia concessa solo a case che possiedano gli apparecchi necessari per separare l'alcool etilico puro dall'amilico che è velenoso; e sieno organizzate in modo da produrre due ettolitri d'alcool a 80° per giorno. L'alcool puro poi sarebbe colpito da un'imposta federale da 61 a 85 franchi per ettolitro, e la sua quantità dovrebbe essere determinata da contatori speciali designati dalla Confederazione.
Gli alcoli esteri pagherebbero una sopratassa equivalente.
Siccome la Svizzera consuma annualmente 120.000 ettolitri di acquavite, il reddito della nuova imposta ascenderebbe in media a circa 9 milioni di franchi.
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