Siccome le conseguenze di questo equivoco popolare morale hanno ormai raggiunto le proporzioni di un vero disordine sociale, così i tribunali si videro spesso costretti a rifiutare di loro arbitrio il ricovero coattivo di quegli adolescenti che non fossero orfani dei genitori, o che avessero i genitori di ignoto domicilio, e ciò in onta al letterale disposto dell'articolo 441, il quale, ordinando quale misura preliminare la sottomissione dei genitori, suppone di necessità che possa ordinarsi il ricovero coattivo anche di adolescenti figli di genitori aventi stabile domicilio, e quindi per ciò solo provvisti di mezzi idonei all'applicazione della disciplina domestica. Nè si dica che, limitando il ricovero coattivo agli adolescenti discoli senza famiglia, verrebbe a scemarsi di non poco il benefizio di tale misura preventiva, giacchè i cittadini di poca coscienza che ora si ostinano a far servire la legge ai loro scopi egoistici e snaturati, quando si fossero persuasi dell'assoluta vanità, anzi del pericolo dei loro tentativi, si adatterebbero a provvedere da sè all'educazione dei figli, ed in fine dei conti avrebbero maggiore interesse ad allevare della prole laboriosa ed onesta che dei rompicolli. Ove poi anche si avesse a verificare l'inconveniente di dover lasciar libero il campo ad un numero maggiore di vagabondi ed oziosi, io, e con me tutti gli onesti, non esiteremmo un solo istante a subirci fra i due mali il minore, e preferiremmo cioè che il paese avesse a deplorare la mancata riabilitazione di pochi individui piuttosto che il rilassamento dei vincoli della famiglia, che sono il più saldo fondamento di ogni società costituita
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