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      Essendo l'Autorità di P. S. quella che denuncia la persona da ammonirsi all'autorità giudiziaria, è pur dessa sempre quella che ne fornisce anche le informazioni o dove si appoggia l'ordinanza d'ammonizione. Questa pronunciata, non ammette appello, nè revoca, nè prescrizione; per il che la persona ammonita, incapace, o per la giovane età, o per ignoranza della stessa legge, di conoscerne tutta la gravità, si può dire che da quell'istante rimane priva della sua libertà, la quale poi perde per sempre, imperocchè all'ammonizione tiene subito dietro la contravvenzione, per la quasi impossibilità nell'ammonito di ottemperare alla prescrizione, di darsi a stabile lavoro nel termine prefisso or di cinque, or di dieci giorni al più, coll'obbligo di farne constare alla autorità politica; di qui la condanna certa per oziosità alla pena del carcere per tre mesi coll'aggiunta ancora della pena accessoria della sorveglianza speciale della P. S., non mai minore di sei mesi; pene queste, che precludono per sempre al condannato qualunque via al lavoro.
      E valga il vero: Sedeva un giorno sul banco degli imputati un giovane pieno di vita, di mente svegliata. Dovea rispondere di furto di oggetti esposti alla fede pubblica, e per la terza volta del reato di contravvenzione alla sorveglianza speciale.
      Interrogato quale fosse la causa per cui aveva contravvenuto alla sorveglianza, rispose, la causa è di chi mi ha condannato, e fattosi ad un tratto il volto suo cosperso di colore, proruppe con voce più franca e più sonora in queste precise parole:


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L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia alla giurisprudenza ed alla psichiatria
(Cause e rimedi)
di Cesare Lombroso
Fratelli Bocca Editori Torino
1897 pagine 833

   





Autorità Sedeva