(Ferrero).
Ora cosa avviene per le leggi codificate che non dovrebbero essere che una guida generica e approssimativa per dedurne le applicazioni nei casi particolari, diventano in mano del magistrato la giustizia stessa applicata alla lettera. Per giudicare coscienziosamente dovrebbe il giudice farsi un criterio personale del caso speciale che ha sott'occhio e giudicarlo secondo lo spirito generale che emana dalle leggi scritte.
Noi troviamo infatti che anche i giureconsulti romani tenevano continuamente presente che il diritto scritto doveva essere integrato da quello che essi chiamavano il diritto naturale e che non era se non l'espressione di quel sentimento di giustizia che si ribellava contro l'applicazione di regole generali a casi particolari, che non quadravano perfettamente.
Ma ciò comporta uno sforzo intellettuale intenso, un lavoro faticoso, tormentoso pei dubbi e la responsabilità che ne deriva.
Molto più facile e comodo riesce invece l'applicare le disposizioni generali deducendone le conseguenze logiche. Ma per poco che lo spirito prenda l'abitudine di questo ragionamento si produce un arresto ideo-emotivo professionale per cui il giudice giunge a considerare come suo dovere rigoroso l'applicazione letterale della legge.
Di questo passo si viene a escludere ogni idea collaterale che possa condurre a una soluzione della questione: il caso particolare viene assorbito dalla teoria generale. Il complesso sentimento della giustizia è ridotto all'applicazione di principî generali.
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Ferrero
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