Lomb., 1874).
Diritto di punire. - Ci si dice: Ma voi negando la imputabilità che diritto avete di punire qualcuno? - Voi dite che è irresponsabile e poi lo colpite. Quelle inconséquence et quelle dureté! (Caro, op. cit.). Ed io non posso dimenticare come un venerando pensatore, scotendo il capo alla lettura di queste pagine, mi disse: A che volete approdare con queste premesse? Forse che ci lasceremo depredare ed uccidere dalle masnade, perchè è dubbio se esse sappiano di far il male?" Rispondo: Nulla vi ha di men logico di quello che vuol esserlo troppo; nulla vi ha di più imprudente di chi voglia trarre da teoriche anche le più sicure, delle conclusioni, le quali possono portare un benchè minimo scompiglio sociale. Come il medico al letto dell'ammalato, fosse anche sicuro di un dato sistema, deve dubitarne, quando si tratti di un grave pericolo, e così deve fare il filantropo, che d'altronde, se anche tentasse innovazioni di questa specie, non riuscirebbe che a mostrare l'inutilità e l'impotenza della scienza.
Fortunatamente le cognizioni scientifiche non fanno guerra, ma colleganza e sostegno alla pratica ed all'ordine sociale.
Vi è necessità nel delitto, ma vi è necessità nella difesa e quindi nella pena che parte dalla temibilità del delinquente (Garofalo), e su questa si deve misurare. - La pena acquisterà, così, un carattere assai meno odioso, ma anche meno contraddittorio, e certo più efficace.
Io non credo vi sia alcuna teoria sul diritto del punire che si regga salda nella sua base, toltone quella che appunto ricorre alla necessità naturale, al diritto della propria difesa, l'antica teoria italiana di Beccaria e Romagnosi(355), di Carmignani ed in parte di Rosmini, di Mancini e di Ellero, che da ultimo ebbe fra noi due vigorosi propugnatori nel Ferri e Garofalo, e più ancora nel Poletti, che giunse, anche prima della comparsa di questi studi, a volere cangiato il diritto punitivo in tutela penale(356).
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Caro Garofalo Beccaria Romagnosi Carmignani Rosmini Mancini Ellero Ferri Garofalo Poletti
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