- La prescrizione deve ammettersi (come fa l'art. 229 del Cod. Pen. Austriaco) soltanto se il danno fu risarcito e il reo non ritenga più alcun utile proveniente dal delitto.
Riprensione e cauzione. - La riprensione giudiziale come sostitutivo di pena nei reati lievi è già ammessa nel nostro e nel codice penale russo, spagnuolo, portoghese, del cantone di Vaud, e nel diritto romano che insegnava: "moneat lex antequam puniat" Al. Fr. 3, § 1, Dig. De officio praefecti vigilum, lib. I, tit. 15, si trova proprio un caso di applicazione dell'admonitio: "et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos, qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit"(366). Però se essa si capisce per le scappatelle di gioventù, risse, ingiurie ecc., diventa poco seria nei reati anche dei criminaloidi senza la malleveria o cauzione che è una vera ammenda in sospensione. Il magistrato obbliga il colpevole a depositare una somma di denaro, che garantisca la società dalla sua recidività: il deposito si fa per un tempo determinato, scorso il quale, se egli non commise più delitti, gli è restituito. Questo principio è ammesso agli Stati Uniti ed in Danimarca: e certo per le percosse, le ferite, le vie di fatto, le ribellioni e le ingiurie, l'obbligo di depositare una somma, la paura di perderla in caso di ricaduta, giovano a prevenirla meglio di qualche giorno di cella (Oliva).
Anche la malleveria di buona condotta qui giova: "Quando il magistrato, in luogo d'infliggere la pena, richiede all'accusato la malleveria di non turbare la pace altrui, o di serbare buona condotta, o di astenersi da atti determinati, usa ammonirlo che in caso di nuovo reato incorrerebbe in una pena più severa di quella che gli sarebbe stata inflitta per la prima trasgressione"; essa era addottata nel codice spagnuolo; funzionò in Inghilterra sin da tempi più antichi, sotto le forme delle recognizances to keep the peace ed of good behaviour, richieste dal giudice di pace ai malviventi, oziosi ecc., ovvero a chi avesse minacciato un male serio ad una persona, ma sempre in seguito a domanda giustificata di questa; notevole è l'innovazione recata a questo istituto dai Criminal Law Consolidation Acts, 6 agosto 1861 (24 e 25, Vict., c. 96-100), ognuno dei quali contiene un articolo, che accorda facoltà al giudice di imporre la malleveria come pena accessoria nelle condanne per crimine.
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