Rei d'occasione. - Nei casi di azioni con danno lieve commesse da delinquenti occasionali oppure per negligenza o imprudenza da uomini normali, i casi da me chiamati di "pseudo-criminali", in cui il danno privato e sociale, sia per l'atto in sé sia per l'agente non temibile, è lieve, riesce iniqua ed inutile una pena carceraria, che desta nella pubblica coscienza la pietà per il condannato oppure infligge a questo una detenzione di qualche giorno, che a nulla rimedia. Questi atti dovrebbero esulare dal codice penale od almeno non ammettere più la repressione carceraria, e divenire soltanto delitti o quasi delitti civili, cioè soggetti ad un efficace risarcimento del danno, che non avrà la poca serietà delle minime pene carcerarie, non ripugnerà alla pubblica coscienza, sarà più efficacemente sentito dagli autori del danno e darà luogo ad equa riparazione (Ferri, Soc. Crim., pag. 620).
Diffamazione. - Vedansi, p. es., quelle pene indette dal codice italiano per le diffamazioni a scopo politico o sociale, che per lo più non sono opera se non di uomini normali, anzi migliori dei normali, che hanno il coraggio di rivelare al pubblico fatti che passano solo per diffamazione, perchè gli accusati sono potenti, sicchè la legge con tali comminatorie impedisce di rivelarne il delitto, e protegge il delinquente, come ebbe a confessare il bravo Lucchini.
Questi pretesi diffamatori con fine nobile non sono temibili, non portano danno che non sia riparabile; nè disobbediscono a leggi che perchè queste sono imperfette.
| |
Ferri Soc Lucchini
|