Di più, "o voi, scrive il Ferri (o. c.), ritenete che l'uomo non possa disporre della propria vita, ed allora dovete punire, se non il suicidio consumato, che pure non si potrebbe senza essere disumani, certo il suicidio tentato: o voi ammettete che il suicidio non sia un delitto, ed allora come punire chi prende parte a questo suicidio, coll'aiuto o coll'uccisione, soltanto perchè vi prende parte?".
Poichè, dopo tutto, se è innegabile che lo Stato esercita la funzione repressiva per difendere, nel caso dei reati contro i cittadini uti singuli, la sicurezza di questi stessi cittadini, procacciando ad essi almeno l'opinione della propria sicurezza, chi non vede che il consenso della vittima, vero, spontaneo, toglie ogni ragion d'essere alla difesa per parte dello Stato? In che sentiamo noi scossa la opinione della nostra sicurezza, se veniamo a sapere che un cittadino fu ucciso per sua richiesta? Non c'è che la chiesa, la quale, in coerenza logica coi suoi principii, possa pretendere di salvare il peccatore anche malgrado suo.
Duello. - E lo stesso dicasi delle penalità pel duello. Esiste o non esiste, ora, questa tirannia del costume che spinge altri al duello, in quei casi eccezionali e gravi, a cui riesce impotente il ministero della legge? Se sì, noi siamo di fronte ad individui non pericolosi, e sarebbe zelo eccessivo ed ingiusto il punirli, per riparare un pericolo che per lo più non esiste. E d'altra parte, è forse alla legge penale che spetta la correzione dei costumi? Certamente no: gli è che costumi e leggi seguono il corso naturale delle cose e sono ambidue determinati dall'ambiente.
| |
Ferri Stato Stato
|