Basto ricordare che i duelli più infierivano quando più atrocemente si punivano e sono sconosciuti invece in altri paesi, e sono diminuiti dal medio evo a noi, mentre le leggi penali che li colpivano scemarono di severità(392). Ma chi ha pensato mai di vincere colle pene i pregiudizi? Non mietono già essi abbastanza vittime, perchè, con essi congiunte in funesta alleanza, non ne mietano di nuove le inutili pene?
Il Codice penale deve mirare alla difesa sociale, alla epurazione della società dalla mala razza dei delinquenti. Ora è un delinquente il duellante? Chissà? Forse è una vittima, almeno nel più dei casi. Ma guardiamola bene addentro: può darsi che il delinquente ci sia. E se lo troviamo, mercè i mezzi che le scienze affratellate ci offrono, non dovrà egli dirsi un assassino? E se lo è, perchè offrirgli una onesta via di scampo? E se non lo è, perchè punire una vittima di quel pregiudizio, che volete sradicare?
Ma il pregiudizio o morrà o sarà più forte della legge, e le pene, inapplicate per la loro inadeguata severità, renderanno più risibile il loro sforzo impotente
(393).
Adulterio. - E altrettanto si dica delle pene contro l'adulterio, che staranno benissimo in diritto canonico, ma in un Codice moderno potrebbero allogarsi al più nelle contravvenzioni.
Certo che gli è un fenomeno immorale: certo che se la legge punendolo potesse impedirlo, essa sarebbe certamente la ben venuta: ma come ciò non è entrato nella opinione dei più, e, siccome spesso in simili processi è più la vittima che ne riesce danneggiata che non il colpevole è inutile il ricorrere alla legge; s'aggiunga che questa comune e generale impunità rende più duro il caso ben raro in cui la condanna abbia luogo.
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