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      E poi molto giustamente dice Berenini in quella sua stupenda monografia Offesa e difesa:
      Può la legge obbligare la moglie ad amare il marito e questo quella?(394). E se la legge non può comandarlo, non può proibirlo.
      La legge non può tutelare che diritti materialmente e coattivamente esigibili. L'amore non può essere coattivamente richiesto dall'un coniuge all'altro, e quindi la legge non può proteggere un diritto che non esiste nella persona che se ne dice aggredita.
      L'adulterio, dissolvendo il matrimonio naturale, genera il divorzio morale; perchè non dissolvere eziandio il matrimonio civile col divorzio legale? Perchè mantenere coattivamente la causa del disordine, peggiorandone gli effetti coll'inutile scandalo di un processo e di una condanna?
      .
      Criminaloidi. - Per i rei adulti criminaloidi, non recidivi, senza complici, basterà per la prima volta la sospensione della pena, con malleveria, e cauzione, con l'obbligo dei risarcimento, o il lavoro coatto (nei campi se il reo è rurale) in caso di incapacità pecuniaria, e il carcere cellulare nel caso di rifiuto del lavoro.
      Rei abituali. - Quanto ai recidivi e ai criminaloidi divenuti abituali vanno trattati come i delinquenti nati, con questa differenza, che siccome sono in maggior parte autori di reati meno gravi (ladri, truffatori, falsari ecc.), così dovranno sottoporsi ad una disciplina men severa. E sopratutto poi, mentre per il delinquente nato può bastare il primo delitto, se molto grave, a decretarne la segregazione indefinita, nel carcere, o nella colonia agricola, per il delinquente abituale occorrerà un numero di recidive più o meno grande secondo la specie e le circostanze dei reati commessi, prima di decretarne l'incorreggibilità.


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L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia alla giurisprudenza ed alla psichiatria
(Cause e rimedi)
di Cesare Lombroso
Fratelli Bocca Editori Torino
1897 pagine 833

   





Berenini Offesa