46), il che allude in modo così timido ed indiretto al manicomio che infatti tale disposizione non è quasi mai posta in pratica.
Or io credo si debba chiedere, in nome del progresso umano, che si modifichino questi imprecisi articoli 46 e 47 nel senso degli articoli 53 e 54 restati quasi sempre lettera morta, che comminano la custodia in un istituto di educazione e di correzione sino alla maggiore età ai criminali minori di 9 e di 14 anni e di poco discernimento, perchè appunto i pazzi delinquenti sono presso a poco altrettanto responsabili quanto costoro, e si ordini "la custodia fino a completa guarigione, in case apposite di salute, di coloro che commisero reati in istato di pazzia o di altra infermità, che possa anche in leggier grado impedire l'uso della ragione e della volontà, come pure di quei condannati che diventino pazzi durante la loro detenzione, e che non abbiano potuto guarire dopo tre mesi di cura prestata in apposite infermerie nelle case di pena"(398); per sottrarre questi casi al giudizio di uomini incompetenti o troppo impressionati dalla orribilità dei fatti commessi per non volerne cavare una specie di vendetta legale - proporrei "che insorto il dubbio di alienazione, il giurì debba esser misto di cittadini, giudici e medici alienisti".
Una volta riconosciuti legalmente e opportunamente ristaurati questi manicomî vi dovrebbero essere ricevuti:
1° Tutti i carcerati impazziti, con tendenze pericolose, incendiarie, omicide od oscene, dopo trascorso lo stadio acuto del male.
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