2° Tutti gli alienati che, per tendenze omicide, incendiarie, pederastiche, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione.
3° Tutti quelli imputati di crimini strani, atroci, senza un movente chiaro(399), su cui sia insorto dubbio (confortato da perizie uniformi di almeno 3 medici alienisti), di pazzia o almeno di gravi affezioni cerebrali.
4° Vista la straordinaria importanza in proposito dell'epilessia quanti commisero i reati in istato d'epilessia psichica, o i rei che soffersero convulsioni epilettiche.
5° Quelli che già notoriamente onesti furono spinti al delitto da un'abituale, evidente, infermità, come: pellagra, alcoolismo cronico, isterismo, malattie puerperali, massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici, e presentino una numerosa serie di caratteri degenerativi.
E qui sorge l'idea di creare speciali forme di manicomî criminali, per alcoolisti, epilettici, pellagrosi ecc.
Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una parte della loro esistenza, nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti od anche in infermerie addette al carcere, ma rette con norme speciali. Gli altri alienati non saranno riuniti che a piccoli gruppi, a seconda dei ceti e delle abitudini; dormiranno ciascuno in una cella; la disciplina dovrà esservi severa, la vigilanza maggiore che nei manicomî comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato alle forze, all'aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti.
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