(352) WAGNER V. JAUREGG, Antrittsvorlesung an der psychiatrischen Klinik. Vienna, 1893.
(353) LOMBROSO. H. de génie, 2^e éd., Paris, Carré, 1896.
(354) G. RUF, Die criminal Justiz, ihre Wiedersprüche und Zukunften. Innsbruk, 1870.
(355) Genesi del Diritto penale, al cap. 212, detta: La società ha il diritto di far succedere la pena al delitto come mezzo necessario alla conservazione dei suoi individui. - BECCARIA, Dei delitti e delle pene: Le pene che oltrepassassero la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste. - CARMIGNANI, Oggetto della civile imputazione non è di trarre vendetta del delitto, ma di fare che non si commetta in avvenire.
(356) POLETTI, Tutela penale. Torino, 1853; La legge universale di conservazione. Torino, 1856; Il delinquente. Udine. 1875.
(357) FRASSATI, La nuova Scuola di Diritto penale in Italia ed all'estero. Torino, Bocca, 1891.
(358) FRASSATI, op. cit.
(359) poinè poena - compenso. Nell'Iliade Achille sgozza dodici Trojani per poinè, compenso dell'uccisione di Patroclo. Si riceve, gli dice Ajace, il compenso per l'uccisione di un fratello od un figlio. - L'omicida quando ha pagato ritorna ai suoi, e l'offeso così compensato rinuncia al risentimento. OMERO, Iliade, IX, 682. - La multa per l'omicidio di un Franco, era fra i Franchi di 200 soldi; si redimevano anche i furti. I servi perdevano la vita per delitti che all'uomo libero costavano solo 45 soldi (DAL GIUDICE, La vendetta nel diritto longobardo, 1876). Vedi sopra, Vol. I, parte 1ª.
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