Ma povera e vessata proprietà intellettuale, i di cui prodotti si riducono ancora, press'a poco, ad essere res nullius! Nè le legislazioni particolari nazionali, nè li accordi internazionali si sono ufficialmente determinati a stabilire, con norme fisse e veramente moderne, la durata, la intensità, la qualità, l'efficenza di questo capitalissimo diritto, creato, dalla più nobile delle attività umane, alli autori, per interna volontà e fervida espansione di cervello. Si che è molto più facile trovare sanzioni contro la contrafazione delle cose - cioè modelli di fabrica, disegni, secreti con brevetti d'invenzione - che non la protezione necessaria contro il plagio letterario, contro l'incursione a mano armata di penna e di forbice nell'opera altrui, per iscanso di fatica, per ajuto facile alla ignoranza, per dolo di vendere, come proprio, l'altrui. Anche il nostro codice zanardelliano, veramente e romanamente realistico, si accontenta di comminare pene nel Cap. V = Delle frodi nei commercii, nelle industrie e negli incanti = Titolo VI = Dei delitti contro la fede pubblica = colli art. 296-297, ai contraffatori di marchi e segni distintivi dell'opere dell'ingegno, od alli alteratori di nomi, ecc... dentro cui si deve includere, con assai difficoltà, la fattispecie del plagiario, essendo, del resto, la prova del plagio, come vedremo, davanti il magistrato, difficilissima; però che il Giureconsulto non può essere, a mio parere competente in materia, ma bensì un Collegio di Probiviri tecnici della partita(54). I quali, stabiliti l'inganno, la frode ed il risultato del plagio, ne dovrebbero deferire solo allora la causa al giudice per quei provvedimenti penali e per quei risarcimenti scaturiti ipso modo dal fatto determinato e riconosciuto dal tribunale speciale di quei nuovi scabini delle lettere, delle scienze e delle arti.
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Antidannunziana
D'Annunzio al vaglio della critica
di Gian Luigi Lucini
Studio editoriale lombardo 1914
pagine 379 |
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Titolo VI Giureconsulto Collegio Probiviri
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