Nel modo di contenersi con lui, non erano vincolati da alcun freno, come quelli che erano accusatori a un tempo e giudici. Allo accusato non davasi copia dell'atto d'accusa. Era esaminato e riesaminato; ed ove le sue risposte non fossero soddisfacenti, poteva essere sospeso dall'ufficio, destituito, dichiarato incapace di occupare beneficio alcuno per lo avvenire. S'egli fosse stato contumace, poteva essere scomunicato, o, in altre parole, privato di tutti i diritti civili, e imprigionato a vita. Poteva anco, a discrezione della Corte, essere condannato a pagare le spese del processo che lo aveva ridotto ad accattare. Non v'era appello. I Commissarii avevano ordine di eseguire l'ufficio loro, non ostante alcuna legge che fosse o paresse essere incompatibile con le norme ricevute. Da ultimo, perchè nessuno dubitasse essere stata intenzione del Governo ristabilire quella terribile Corte dalla quale il Lungo Parlamento aveva liberata la nazione, al nuovo tribunale fu ingiunto di usare un suggello in cui fosse il medesimo segno e la epigrafe medesima che erano nel suggello della vecchia Alta Commissione(678). Capo della Commissione era il Cancelliere. La presenza e lo assenso di lui erano necessarii ad ogni atto. Ciascuno ben conosceva con quanta ingiustizia, insolenza, e barbarie egli s'era condotto nei tribunali, dove, fino ad un certo segno, era infrenato dalle leggi dell'Inghilterra. Non era quindi difficile prevedere come si sarebbe portato in una situazione in cui egli aveva pieno arbitrio di fare da sè forme di procedura o regole ad investigare i casi.
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