In tempo di guerra nel Regno un soldato ribelle o disertore poteva esser giudicato da un tribunale militare, e la sentenza eseguita dal Provosto Maresciallo. Ma adesso v'era perfetta pace. Il diritto comune d'Inghilterra, originato in una età in cui ogni uomo portava le armi secondo le occorrenze, e giammai di continuo, non faceva distinzione, in tempo di pace, da un soldato ad un altro suddito qualunque; nè v'era Atto alcuno somiglievole a quello, per virtù del quale l'autorità necessaria al governo delle truppe regolari, annualmente si affida al Sovrano. Alcuni vecchi statuti, a dir vero, dichiaravano in certi casi speciali crimenlese la diserzione. Ma tali statuti erano applicabili solo ai soldati nell'atto di prestare servizio al Re in guerra, e non potevansi senza aperta mala fede stiracchiare tanto da applicarli al caso di colui, il quale, in tempo di profonda quiete dentro e fuori lo Stato, sentendosi stanco di rimanere più oltre negli accampamenti di Hounslow facesse ritorno al suo villaggio nativo. Sembra che il Governo non avesse potestà di ritenere un tale uomo più di quella che non ne abbia un fornaio o un sartore sopra i suoi lavoranti. Il soldato e i suoi ufficiali agli occhi della legge erano in pari condizione. S'egli bestemmiava contro loro, era punito come reo di bestemmia; se gli batteva, era processato per offesa. Vero è che le milizie regolari avevano minor freno delle civiche. Perocchè queste erano un corpo istituito da un Atto parlamentare, il quale aveva provveduto che si potessero, per violazione di disciplina, infliggere sommariamente pene leggiere.
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