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      Trasmessa al priore copia di [389] questo decreto, i due prigionieri furono all'istante messi in libertà.(569)
      Intanto i frati esteri, che s'introducevano nella Valtellina, fidando nell'appoggio de' loro governi, divenivano ogni giorno più baldanzosi nelle loro trame e invettive contro la tranquillità pubblica. Per effetto della loro influenza, le persone le più rispettabili per nascita, probità e ingegno non solamente erano escluse dagl'impieghi civili, ma private dei dritti di sepoltura, impediti di fabbricar dei locali pel culto, ed esposti ad ogni genere di insulto. Visto che non poteva sperarsi un termine a quella illegale e degradante oppressione, risolsero infine di avanzare formali lagnanze al governo. La dieta, conscia della giustizia di quelle rimostranze, persuasa dall'equità di estendere sugli stati soggetti quella libertà religiosa, ch'era stata riconosciuta tanto utile allo stato governante, scorgendo che le minacce degli stranieri prevalevano sulla voce della legge nei dominj meridionali della repubblica, e convinta ch'era ormai tempo di adottare delle misure decisive, a meno che non scegliesse di cedere alla propria autorità, per coprirsi di assoluto disprezzo, riunita a Ilantz sul principio dell'anno 1557, unanimamente adottò il seguente decreto, il quale essendo ratificato dalle varie comunità, fu registrato fra le leggi statutarie, e fondamentali della repubblica. Il decreto fu, che era un'atto [390] leggittimo il predicare la santa parola di Dio, e il Vangelo di nostro signor Gesù Cristo in tutti i luoghi spettanti alla Valtellina, ed alla contèa di Chiavenna, Bormio, e Teglio; che in quei villaggi, dove si trovavano molte chiese, i cattolici romani ne avessero una, e l'altra fosse data ai protestanti; che in quei villaggi ove non vi fosse che una chiesa, i cattolici romani potessero servirsene nelle prime ore del giorno e i protestanti nelle susseguenti; che ad ogni comunione fosse permesso di adempire ad ogni parte del culto rispettivo, e di seppellire i morti senza opposizione dell'altra; che i professori della fede protestante godessero di tutti gli onori, e fossero ammissibili a tutti gli officj egualmente che i loro concittadini; che nessun prete, nessun frate straniero, di qualunque religioso principio, potesse essere ammesso a risiedere dentro quei territori, se non dopo esame, ed approvazione per parte delle autorità ordinarie della chiesa, cui appartenesse; i ministri, cioè, approvati dal sinodo protestante nelle tre leghe, e i preti dal vescovo, o capitolo di Coira; e che niuno fosse ammesso, se non dopo una dichiarazione dell'intenzione di rimanervi almeno per un'anno, ed una cauzione per la buona condotta.


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Istoria del progresso e dell'estinzione della Riforma in Italia nel secolo sedicesimo
di Thomas MacCrie
Tipogr. Lavagnino Genova
1858 pagine 449

   





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