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      Viceversa, ciò che non ha carattere di coattività non può avere naturalmente carattere di universalità in quanto esclude la necessità che tutti vi si uniformino, mentre la Legge è necessario che sia, almeno teoricamente, eguale per tutti.
      Ora questi elementi costitutivi del Diritto si concretizzano nello Stato in quanto organismo giuridico, ché coattività non può essere nel Diritto senza i poteri che dispongono della forza di coercizione, né può esservi universalità se i singoli non vengono posti di fronte all'autorità, cioè allo Stato, in condizioni di parità di diritti e di doveri. Il Diritto è dunque inconcepibile - astraendo dallo Stato - perché perderebbe i caratteri della coattività e dell'universalità che ne sono, come abbiam visto, gli elementi costitutivi, e non sarebbe quindi più Diritto; né sarebbe possibile neppure parlare dello Stato indipendentemente dal Diritto, per il fatto che lo Stato non è se la sua coscienza giuridica non lo realizza nel Diritto.
      Lo Stato ed il Diritto non sono dunque termini opposti e neanche termini diversi, in quanto si risolvono entrambi nella stessa coscienza giuridica che li realizza e li concretizza. Noi consideriamo pertanto come formale la distinzione fra Diritto pubblico e Diritto privato per il fatto che il secondo si mantiene nei caratteri generali del Diritto (coattività ed universalità), ed allora si risolve nel Diritto pubblico, poiché presuppone i poteri dello Stato e l'universalità della Legge, o si restringe alla tutela del rapporti fra interessi privati e non è più Diritto.


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La Ragione d'essere della Filosofia
di Giuseppe Mannarino
Tipogr. Abramo Catanzaro
1931 pagine 111

   





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