Infatti la distinzione è posta dai Giuristi sul terreno della norma giuridica, non già di quella che abbiamo chiamato coscienza giuridica che concretizza sé stessa nelle norme in base sempre ai suddetti suoi elementi costitutivi.
Ora, poiché lo Stato si pone come coscienza giuridica che si concretizza storicamente, il problema del Diritto viene necessariamente a ricondursi al problema della Storia. Lo Stato infatti non è soltanto un organismo giuridico che realizza dei fini ad esso presupposti, ma è soprattutto un organismo etico in quanto questi fini, prima di realizzarli, se li pone da se stesso: esso è in altri termini coscienza etica che, dinanzi alla necessità di realizzarsi universalmente, si trasforma in coscienza giuridica; ma, poiché questa realizzazione non è possibile che avvenga in un determinato momento della Storia, in quanto, in questo caso, quel momento sarebbe tutta la Storia, ne consegue che questa trasformazione si svolge gradualmente cioè storicamente e che, per conseguenza, la coscienza giuridica si concretizza storicamente, cioè nella Storia. In altri termini, l'attività giuridica del pensiero non prescinde dai tempi e dai luoghi, ma vi s'immedesima profondamente al punto che il Diritto si risolve nella Storia del Diritto, cioè nella Storia.
Ché il pregiudizio, di natura essenzialmente empirica, secondo cui il Diritto potrebbe distinguersi dalla sua Storia, cioè dalla Storia, deve essere completamente eliminato in quanto, se noi non ci fermiamo sulle parole e cerchiamo di penetrare invece nella sostanza delle cose, dobbiamo apertamente riconoscere che è impossibile studiare il Diritto, astraendo dai tempi e dai luoghi in cui la coscienza giuridica lo concretizzò nelle norme giuridiche positive, in quanto la ragion d'essere di quelle norme deve essere ricercata proprio nella loro attualità, cioè nella rispondenza ai tempi ed al luoghi in cui questa concretizzazione si verificò; come d'altra canto, è impossibile studiare la Storia - sia pure in un manuale elementare a carattere narrativo - prescindendo dallo svolgimento del Diritto, in quanto la vita dei popoli si svolge, sia in pace che in guerra, in base alle norme di un diritto, quando consuetudinario quando positivo, che è indispensabile a spiegarci questa vita medesima; ed anche quando la Storia par che si limiti ad una cronologica esposizione di date, di battaglie e di nomi, non può fare a meno dal constatare che quelle battaglie furono la conseguenza di una violazione o di una pretesa violazione di trattati commerciali ed internazionali, che regolavano in quei tempi i rapporti fra i belligeranti.
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