Né al solo traino ridotto era nella Sardegna tale servizio, ma si estendeva anche alle cavalcature; locché apertamente può dimostrarsi colla disposizione che l'imperatore Giuliano ebbe a dare per reprimere gli abusi invalsivi [280] . Chiamavansi in quel tempo col nome di veredi i cavalli destinati a correr le poste nelle vie regie, e col nome di paraveredi quelli assegnati all'istesso servizio nelle vie meno frequentate, come angaria si diceva quello che si otteneva col traino. Considerò pertanto Giuliano: esser grave la cooperazione dei provinciali sardi ai primi servigi; niun vantaggio loro ridondarne, riducendosi le loro ordinarie bisogne al trasporto delle derrate ai porti dell'isola, per lo quale sufficiente riconosceasi lo stabilimento pubblico dei traini; esser la Sardegna posta fuori della via militare romana e perciò da niuna ragion di stato venir comandato quel carico. Stanziò quindi si abolisse quel servigio e dovessero gli officiali della provincia, sempreché il bisogno dell'amministrazione li chiamasse a qualche diverso punto dell'isola, viaggiarvi con i propri mezzi. Al tempo stesso valutando l'imperatore tutta l'importanza del determinato cambiamento dei traini nei luoghi di posa, diede speciali ordinamenti a Mamertino, prefetto dell'Italia, acciò nei siti più acconci quelli si disponessero.
A Costantino Magno appartengono altre due leggi dello stesso codice che alla Sardegna hanno riguardo. La prima [281 ] contiene una nuova disposizione penale, ordinandovisi che i Sardi rei di misfatti non gravi si condannino alla pena dei lavori pubblici, che in Roma si sopportavano per macinar le biade: a qual uopo si prescrive rendasi ad ognuno nota tal punizione ed al prefetto dell'annona di Roma vengano poscia rimessi coloro che v'incappassero.
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