Con questa legge anche la serie dei governanti dell'isola acquista un novello nome, vedendosi la medesima indirizzata a Festo, preside della Sardegna.
La seconda legge di Costantino [282 ] è d'un interesse molto elevato ed appartiene a quel tempo in cui spiegava egli già pubblicamente la sua protezione al culto cristiano. Questa legge che ad Elpidio [283 ] fu diretta acciò venisse promulgata in Cagliari, conferma le disposizioni già date per l'osservanza del riposo festivo e dichiara inoltre non esser state comprese nel divieto quelle opere che hanno natura di votive, quali erano gli atti civili dell'emancipazione dei figliuoli e dell'accordar la libertà agli schiavi. Se giusta è la conghiettura del Gotofredo, non della sola conferma del riposo festivo la Sardegna ebbe ad avere la prima comunicazione, ma alla Sardegna fu pur indirizzata la più antica legge di cui s'abbia memoria su tal oggetto, quella cioè ch'è registrata nel codice di Giustiniano [284 ] e nella quale si ordina cessino nel giorno del sole gli atti giudiziari e l'esercizio delle arti meccaniche, non già le opere campestri che suscettive non siano di dilazione [285] .
Più leggi si trovano inoltre nel codice summentovato, dalle quali apparisce che Costantino aveva assoggettato la Sardegna assieme alla Sicilia ed alla Corsica ad un razionale che si nominava delle tre provincie, ed al quale era commessa la cura e governo dei fondi patrimoniali esistenti nelle isole istesse. Una di tali leggi [286] , nella quale si vieta che occorrendo separazione di beni, separazione facciasi degli schiavi uniti fra loro coi vincoli della natura, e l'altra disposizione [287 ] con cui si permette ai debitori del fisco il pagamento dei debiti a diverse rate, meritano onorata ricordanza; perché la prima è una riparazione all'umanità calpestata e la seconda una repressione delle avanie dei pubblici percettori.
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